IPOTESI DI ACCORDO TRA FISM NAZIONALE E LE OO.SS

IPOTESI DI ACCORDO TRA FISM NAZIONALE E LE OO.SS
PREMESSE.
Si richiamano le Protocolli Nazionali per la ripartenza dei servizi educativi e scolastici dell’infanzia:
Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 39 del 26 giugno 2020
Adozione del Documento per la pianificazione delle attività scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 80 del 3 agosto 2020:
Adozione del Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa dell’attività in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia
Decreto Ministro della Pubblica Istruzione n. 87 del 6.8.2020:
Approvazione del protocollo d’intesa del 6.8.2020 tra il Ministro della P.I. e le OO.SS. di categoria FLC CGIL, FSUR CISL, UIL SCUOLA RUA, CONFSAL SNALS, ANIEF, ANPD CISA, DIRIGENTI SCUOLA per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
Protocollo d’intesa del 14.8.2020 per garantire la ripresa in presenza dei servizi educativi e delle scuole dell’infanzia, nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione del Covid-19 sottoscritto dai Ministeri dell’istruzione, delle Politiche sociali, della salute, e dai Dipartimenti della funzione pubblica e della famiglia, la Conferenza Stato Regioni, ANCI, INAIL, le OO.SS. nazionali CGIL, CISL, UIL, CONFSAL SNALS, ANIEF, CIDA, DIRIGENTI SC., la FISM Nazionale, l’Alleanza Cooperative, il Forum del Terzo Settore e la SIP.
La circolare n. 13 del 4.9.2020 congiunta dei Ministeri del Lavoro e della Salute con le indicazioni operative in merito alle attività del medico competente nel contesto delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-COV-2 negli ambienti di lavoro e nella collettività, con particolare riguardo ai lavoratori e lavoratrici “fragili”.
Ai quali si aggiungono i protocolli per la ripartenza di ogni singola Regione e MIUR Regionale.
Ciò premesso, le parti FISM Nazionale e OO.SS. Nazionali
CONCORDANO:
- Le scuole associate FISM ed i lavoratori delle scuole dell’Infanzia che applicano il CCNL FISM, tramite le OO.SS. firmatarie del presente accordo, sono impegnati ad osservare le norme e le indicazioni nazionali sopra indicate, per garantire l’avvio dell’anno scolastico 2020-2021 nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid-19
- La situazione sanitaria emergenziale, fortemente incidente anche sulla stessa organizzazione dei servizi, richiede una valutazione condivisa e quindi l’approvazione di intese che possano assicurare, nel rispetto del CCNL, gli obblighi dei suddetti protocolli e la funzionalità e la qualità pedagogico didattica dei servizi, tenendo anche presente la sostenibilità economica dell’apparato paritario, elemento fondamentale del sistema integrato di educazione e di istruzione dei bambini 0- 6 anni;
In relazione a ciò, per l’anno scolastico ed educativo 2020-2021 ovvero per il periodo necessario per il superamento del periodo emergenziale Covid-19,
CONVENGONO:
1 – OGGETTO.
Le parti danno atto che i contenuti dei documenti richiamati nelle premesse costituiscono riferimenti delle relazioni sindacali FISM/OO.SS. e sono impegnativi per gli Enti datoriali e per i lavoratori del settore che applicano il CCNL FISM.
2 – ORARIO DI LAVORO.
Per garantire l’osservanza dei suddetti protocolli (stabilità dei gruppi, organizzazione degli spazi, protocolli di sicurezza, ecc.) al personale docente ed educativo ed al personale ATA può essere richiesto nel periodo dell’anno scolastico ed educativo 2020-2021 (1.9.2020 – 31.08.2021) lo svolgimento di lavoro aggiuntivo fino ad un massimo di 200 (duecento) ore, oltre all’orario normale previsto dall’art 56 e 57 del Ccnl e che verranno retribuite con retribuzione oraria maggiorata del 15%, alle seguenti condizioni.
- L’Ente gestore potrà accantonare in “banca ore” le ore di lavoro aggiuntivo svolto ed in tal caso corrisponderà al lavoratore, nel mese di effettuazione, la sola maggiorazione del 15%. La totalità delle ore di lavoro svolto settimanalmente non potrà superare le 40 ore.
- la gestione della “banca ore”, nei limiti della funzionalità del servizio e della garanzia del suo regolare svolgimento come valutati dall’ente gestore, viene regolarmente monitorata congiuntamente tra ente gestore e lavoratore;
Le ore accantonate in “banca ore” potranno essere utilizzate, previo accordo col datore di lavoro e compatibilmente con le esigenze tecnico-produttive dell’impresa, da parte dei lavoratori per riposi compensativi, da utilizzarsi prioritariamente nei periodi di minore attività, anche in prolungamento dei periodi feriali. Trascorsi 12 mesi dalla data di attivazione della banca ore, dovrà effettuarsi il computo dell’importo corrispondente a quanto non recuperato, con riferimento al periodo in cui le prestazioni aggiuntive sono state svolte. Tale importo dovrà liquidarsi al lavoratore entro i 3 mesi successivi.
- L’ente gestore utilizzerà la distribuzione dell’orario di lavoro e di turnazione del personale in funzione delle esigenze organizzative del servizio.
3 – CONTRATTI A TERMINE.
In considerazione delle maggiori necessità conseguenti alla nuova organizzazione scolastica Covid-19, per l’anno scolastico ed educativo 2020-2021 la percentuale massima di contratti a tempo determinato di cui all’art. 21.3 del CCNL viene elevata dal 30% al 60% (sessanta per cento), con un minimo di 4 unità per scuola. La deroga cessa definitivamente il 31.08.2021, salvo nuove normative dettate dal protrarsi dell’emergenza sanitaria da Covid-19 da armonizzare in accordo con le OO.SS.
4 – ALTRE NORME DEROGATORIE.
- L’ente gestore, qualora non fosse in grado di reperire personale docente in possesso di titolo di studio compatibile con la qualifica da svolgere e/o abilitazione, osservate le procedure MIUR, può provvedere ad assunzioni a tempo determinato di personale docente ed anche non in possesso di tali requisiti.
- Considerata l’emergenza degli organici delle scuole paritarie dovuta in larga parte al passaggio di numerose docenti alle dipendenze dello Stato, i termini del preavviso sia in caso di licenziamento che in casi di dimissioni del personale del 6 livello con anzianità di 5 anni è previsto di quattro mesi in deroga a quanto stabilito dall’art. 88 del CCNL.
- In presenza di situazioni particolari regionali o locali connesse all’andamento dell’epidemia da Covid-19 sarà possibile attivare il secondo livello di contrattazione (art. 13/b e 14 del CCNL) finalizzato ad assicurare il regolare svolgimento del servizio con la necessaria protezione sanitaria agli utenti e ai lavoratori interessati.
5 – VERIFICA.
Il presente accordo, considerata l’eccezionalità della situazione Covid-19, integra il CCNL in vigore.
Le parti concordano di provvedere ad una periodica verifica trimestrale della sua applicazione ed all’eventuale adozione di modifiche ed integrazioni.
6 – DICHIARAZIONE A VERBALE
La FISM evidenzia che la gestione dell’emergenza Covid-19 avrà costi elevati, con pesanti ripercussioni sulla sostenibilità economica degli enti del settore con il concreto rischio di chiusure di servizi e quindi di licenziamento di lavoratori.
La FISM e le OO.SS. concordano di sviluppare, pur nella diversità dei ruoli, una azione comune affinché il sistema paritario sia salvaguardato ed economicamente adeguatamente sostenuto come elemento fondamentale di un equo ed efficiente sistema nazionale integrato dei servizi socio educativi dei bambini da 0 a 6 anni.
Roma, 17 settembre 2020
LE PARTI
OO.SS FISM